Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982
Art. 3 (Trattato) — Contenuto della richiesta
1. La richiesta di assistenza deve indicare:
- a)il nome dell'autorita' che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce;
- b)l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento;
- c)una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere;
- d)il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti. 2. La richiesta dovra' contenere, per quanto possibile e necessario:
- a)le informazioni disponibili sull'identita' e sul luogo in cui la persona ricercata puo' trovarsi;
- b)l'identita' e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
- c)l'identita' e il luogo in cui si trova la persona che puo' fornire prove;
- d)una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare;
- e)una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;
- f)un elenco delle domande da porre; e
- g)una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta. 3. La richiesta dovra' contenere informazioni relative alle indennita' e alle spese cui avra' diritto la persona che e' chiamata a comparire nello Stato richiedente. 4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
