Art. 16 (Convenzione)
[1]DI ENTRATA IN VIGORE La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Ciascuna delle Parti potra' denunciare la presente convenzione mediante notifica. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo dei sei mesi dalla data in cui e' stata notificata all'altra Parte. Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le norme relative all'assistenza giudiziaria in materia penale della convenzione per l'esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmate a Roma il 1 agosto 1887. Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Argentina Firma Firma
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 10 agosto 1990
