- Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti, ivi inclusi i relativi utili, non dovranno essere, de jure o de facto, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definiti "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici e di interesse nazionale. L'esproprio dovra' essere effettuato a norma di legge e su base non discriminatoria e sara' accompagnato dal pagamento di un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento. Detto risarcimento dovra' essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base LIBOR dalla data di esproprio alla data del pagamento e dovra' essere effettuato senza indebito ritardo ed in ogni caso entro due mesi. Esso dovra' essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile. 2. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi quando una Parte Contraente espropri i beni di una societa' costituita ai sensi delle leggi in vigore nel proprio territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una societa' mista costituita nel territorio di una delle due Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente dovra' essere calcolato tenendo conto della quota di detto investitore nella societa' mista in conformita' ai suoi documenti costitutivi. 3. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte dell'investimento sia stato colpito da esproprio avra' diritto ad una sollecita revisione da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno e, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento siano conformi alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del diritto internazionale, ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse. 4. Il risarcimento sara' considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e' - o resta - convertibile, ovvero altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento dovra' essere liberamente trasferibile.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;224~accordo-art5 · fonte su Normattiva