- Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione effettui pagamenti ai propri investitori sulla base di una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere:

  • a)la cessione, per legge o sulla base di una transazione giuridica in quel Paese, di qualsiasi diritto o rivendicazione da parte dell'investitore alla Parte Contraente o alla sua istituzione; nonche'
  • b)il diritto della Parte Contraente o della sua istituzione in virtu' della surroga ad esercitare i diritti ed a far valere le rivendicazioni dell'investitore assumendosi gli obblighi connessi all'investimento. 2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;224~accordo-art6 · fonte su Normattiva