[1]E RISARCIMENTO
[2]1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno godere di protezione e garanzia completa nel territorio dell'altra Parte Contraente.
[3]2. Nessuna delle due Parti Contraenti dovra' direttamente o indirettamente, de jure o de facto, adottare provvedimenti di esproprio, nazionalizzazione o qualsiasi altra misura avente natura analoga o effetto analogo nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, a meno che dette misure siano adottate nell'interesse pubblico, quale stabilito per legge, su base non discriminatoria e a norma di legge, ed condizione che si corrisponda un risarcimento adeguato ed effettivo in conformita' alle disposizioni di legge vigenti e senza alcun tipo di discriminazione. Detto risarcimento dovra' essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui la effettiva o paventata decisione di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga sia stata resa pubblica. Una volta fissato l'importo del risarcimento, esso dovra' essere corrisposto entro un periodo di tre mesi e dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard Libor fino al momento del pagamento; dovra' essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. La determinazione dell'importo e la corresponsione di detto risarcimento dovranno essere effettuate nei modi appropriati al momento dell'esproprio, della nazionalizzazione o della misura analoga ovvero in una fase precedente ad esso. La legalita' di una qualsiasi misura di esproprio, nazionalizzazione o misura analoga e l'importo del risarcimento dovranno essere soggetti a riesame secondo le vigenti disposizioni di legge.
[4]3. Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta liberamente convertibile, il risarcimento corrisposto non dovra' essere inferiore al reale valore di mercato prima della data in cui e' stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, piu' gli interessi, calcolati sulla base degli standard Libor, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento.
[5]Qualora il reale valore di mercato sia denominato in una valuta non liberatamente convertibile, il risarcimento corrisposto convertito nella valuta di pagamento non dovra' essere:
- a)inferiore al reale valore di mercato, prima della data in cui e' stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzare o espropriare, convertito in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente sul mercato il giorno del pagamento, piu'
- b)gli interessi calcolati sulla base degli standard Libor per quella valuta liberamente convertibile, maturati dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento.
[6]4. Le disposizioni dei comma 2 del presente Articolo si applicheranno altresi' nel caso in cui una Parte Contraente espropri i beni di una societa' costituita secondo le vigenti disposizioni di legge in una qualsiasi parte del suo territorio e di cui gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni.
[7]5. Qualora, dopo l'esproprio, i beni in oggetto non siano stati utilizzati in tutto o in parte per quello specifico scopo o interesse nazionale, il proprietario originario o i suoi aventi causa hanno il diritto a riacquistare detti beni al prezzo di mercato.
[8]6. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, guerre civili o rivolte, dovranno vedersi accordare un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra valida forma di compenso, non meno favorevole di quello che l'altra parte Contraente riserva ai suoi investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo, a seconda di quale sia il piu' favorevole. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili.
Testo vigente dal 19 novembre 1999
