- Composizione delle controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle: (a) al Tribunale competente o al Tribunale Arbitrale della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti; (b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento (ICSID) per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra stati e cittadini di altri Stati (Washington, 18 marzo 1965); (c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); (d) a qualsiasi altra organismo arbitrale internazionale come convenuto dalle Parti in causa. 3. Nel caso in cui la controversia venga sottoposta al Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 2 c) del presente Articolo, si applicheranno le seguenti disposizioni: - il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; - il Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma fungera' da Autorita' preposta alla designazione; - il Tribunale Arbitrale prendera' la propria decisione tenendo in considerazione le disposizioni del presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
