- Applicazione di altre disposizioni ed impegni speciali 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri accordi internazionali a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo non dovra' impedire alle Parti Contraenti o ai loro investitori che possiedono investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di trarre vantaggio delle disposizioni piu' favorevoli al suo caso. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni di specifici contratti, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, dovra' essere applicato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;224~accordo-art10 · fonte su Normattiva