(1) Nel caso in cui una Parte Contraente o l'ente designato da detta Parte effettui un pagamento in virtu' di una garanzia concessa per un investimento nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, tale altra Parte Contraente riconoscera' la cessione a favore della prima Parte Contraente o dell'ente designato da detta Parte, in virtu' sia della legislazione sia di un atto giuridico, di tutti i diritti e crediti dell'investitore indennizzato, nonche' il diritto della prima Parte Contraente o dell'ente designato da detta Parte, di esercitare detti diritti e di far valere detti crediti ai sensi di una surroga, nella stessa misura dell'investitore. (2) La prima Parte Contraente o l'ente da essa designato avra' diritto in tutte le circostanze allo stesso trattamento per quanto riguarda i diritti ed i crediti da essa acquisiti in virtu' della cessione ed a qualunque pagamento ricevuto ai sensi di tali diritti e crediti che l'investitore indennizzato aveva diritto a ricevere in conformita' con il presente Accordo rispetto all'investimento in questione ed ai suoi relativi proventi. (3) Ogni pagamento ricevuto dalla Prima Parte Contraente o dall'ente da essa designato in virtu' dei diritti e dei crediti acquisiti sara' liberamente convertibile e trasferibile in conformita' con le disposizioni pertinenti del presente Accordo.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;225~accordo-art8 · fonte su Normattiva