Qualora una Parte Contraente (o una delle sue Istituzioni) abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione del diritto dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, si applicano le disposizioni degli articoli 6,7 e 8 del presente Accordo.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art9 · fonte su Normattiva