Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia relativa ai rischi non commerciali dell'investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, e abbia effettuato il pagamento a tale investitore sulla base della Predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla Prima Parte Contraente. Riguardo il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Testo vigente dal 30 gennaio 2008
