Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorieta' dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e di decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 25 gennaio 1934 - Anno XII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - ACERBO - DE FRANCISCI - JUNG
[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
