- Le Parti favoriranno ed agevoleranno, nei limiti delle proprie possibilita', l'elaborazione e la messa in atto di programmi e progetti di collaborazione culturale di reciproco interesse. Tale collaborazione comprendera' attivita' quali: - invio di funzionari di alto livello, docenti, ricercatori ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici; - organizzazione di corsi per perfezionamento e ricerca nei diversi campi artistici e culturali; - invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze; - concessione di borse di studio a candidati debitamente selezionati e designati per partecipare a corsi di perfezionamento e specializzazione nei diversi settori dell'area culturale; - interscambio di informazioni, pubblicazioni e documentazione tecnica; - invio ed interscambio di artisti, scrittori, storiografi, direttori di gruppi culturali e specialisti per partecipare a seminari, simposi, conferenze ed altri eventi culturali.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;226~accordo-art4 · fonte su Normattiva