- Le Parti si impegnano a mettere allo studio nel tempo piu' breve la possibilita di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, a un Accordo separato che regoli a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi. Le Parti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita' di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Universita' o Istituti universitari dei due Paesi, sempreche' i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;226~accordo-art3 · fonte su Normattiva