- Le Parti stimoleranno la migliore conoscenza delle loro rispettive culture con i mezzi seguenti: - diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzioni, nonche' di programmi e microfilms di carattere culturale, artistico e architettonico; - definizione di un sistema che favorisca le traduzioni e pubblicazioni di opere relative all'arte, alla cultura all'architettura; - mostre di libri; - mostre architettoniche; - mostre di arte, di arti applicate e di artigianato; - interscambio di spartiti musicali e di opere letterarie ed artistiche; - manifestazioni teatrali, musicali e di cultura in generale; - trasmissioni radiofoniche e televisive; - organizzazioni di rassegne cinematografiche e scambio di informazioni e documentazione cinematografiche.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
