- Le Parti stimoleranno la migliore conoscenza delle loro rispettive culture con i mezzi seguenti: - diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzioni, nonche' di programmi e microfilms di carattere culturale, artistico e architettonico; - definizione di un sistema che favorisca le traduzioni e pubblicazioni di opere relative all'arte, alla cultura all'architettura; - mostre di libri; - mostre architettoniche; - mostre di arte, di arti applicate e di artigianato; - interscambio di spartiti musicali e di opere letterarie ed artistiche; - manifestazioni teatrali, musicali e di cultura in generale; - trasmissioni radiofoniche e televisive; - organizzazioni di rassegne cinematografiche e scambio di informazioni e documentazione cinematografiche.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;226~accordo-art8 · fonte su Normattiva