[1]culturale

[2]1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione culturale, pur nel rispetto della loro diversita', per migliorare la conoscenza reciproca e la diffusione delle loro rispettive culture.

[3]2. Le Parti prendono misure atte a favorire gli scambi culturali e la realizzazione di azioni comuni nei diversi settori culturali. A tale proposito, le Parti definiscono, nei tempi stabiliti, le specifiche azioni di cooperazione e le relative modalita'.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art31 · fonte su Normattiva