[1]culturale
[2]1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione culturale, pur nel rispetto della loro diversita', per migliorare la conoscenza reciproca e la diffusione delle loro rispettive culture.
[3]2. Le Parti prendono misure atte a favorire gli scambi culturali e la realizzazione di azioni comuni nei diversi settori culturali. A tale proposito, le Parti definiscono, nei tempi stabiliti, le specifiche azioni di cooperazione e le relative modalita'.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
