- Le opere letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive e le altre opere di natura analoga, protette dalla legislazione di una delle Parti contraenti, usufruiranno nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte della protezione da questa ultima concessa alle opere in questione sul proprio territorio, senza pregiudizio di quanto previsto dagli accordi o convenzioni internazionali cui sono soggette entrambe le Parti.

Testo vigente dal 19 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-01;226~accordo-art9 · fonte su Normattiva