[1]'

[2]1. Al fine di stimolare lo sviluppo dell'attivita' congiunta nell'ambito del presente Accordo, le Parti stabiliscono, nei loro rapporti reciproci e (rispettivamente) tra i loro Enti competenti ed altri enti e organizzazioni designate, il principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilita'. Conformemente a questo principio, ciascuna Parte, il suo Ente competente ed altri enti ed organizzazioni designate non avanzeranno, su base di reciprocita', nei confronti dell'altra Parte, del suo Ente competente e di altri enti ed organizzazioni designate, pretese o ricorsi per i danni che, a seguito dell'attivita' nell'ambito del presente Accordo, possano essere arrecati, senza dolo, ai loro beni, nonche' alle persone in servizio presso di loro o a lavoratori assunti a contratto o su appalto. Le concrete condizioni di applicazione del principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilita', comprese le modalita' per la sua estensione all'attivita' degli appaltatori e dei subappaltatori, formano oggetto di specifici accordi tra le Parti, i loro Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate. 2. L'applicazione del principio di rinuncia reciproca alla rivendicazione di responsabilita' non pregiudica l'applicazione delle norme e dei principi in materia di responsabilita' degli Stati, conformemente al diritto internazionale. Qualora fossero avanzate pretese ai sensi della Convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni arrecati dagli oggetti spaziali del 29 marzo 1972, adottata sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le Parti svolgeranno, senza indugio, consultazioni su ogni aspetto della responsabilita' che potesse sorgere, sulla ripartizione di questa responsabilita' e sulla difesa dalle pretese avanzate.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art13 · fonte su Normattiva