[1]ed intese addizionali

[2]1. I programmi ed i progetti che ricadono nell'ambito del presente Accordo formano oggetto di ulteriori accordi tra le Parti o di singoli accordi, contratti o altre intese tra gli Enti competenti e tra altri enti ed organizzazioni designate. 2. Le Parti, gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate invitano previo reciproco accordo, enti, organizzazioni e societa' dei Paesi terzi, nonche' organizzazioni internazionali, a partecipare ai programmi ed ai progetti attuati nell'ambito dell'attivita' congiunta, in conformita' al presente Accordo.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art5 · fonte su Normattiva