[1]di finanziamento

[2]1. Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designati sono responsabili della realizzazione e del finanziamento dei lavori e delle attivita' che vengono loro affidati nell'ambito del presente Accordo, tenuto conto dei mezzi finanziari di cui dispongono. 2. I programmi ed i progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo possono avere carattere commerciale o non commerciale e possono essere attuati, rispettivamente, o su base contrattuale o in assenza di pagamenti reciproci su base di accordi, contratti o altre intese.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art8 · fonte su Normattiva