[1]di finanziamento
[2]1. Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designati sono responsabili della realizzazione e del finanziamento dei lavori e delle attivita' che vengono loro affidati nell'ambito del presente Accordo, tenuto conto dei mezzi finanziari di cui dispongono. 2. I programmi ed i progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo possono avere carattere commerciale o non commerciale e possono essere attuati, rispettivamente, o su base contrattuale o in assenza di pagamenti reciproci su base di accordi, contratti o altre intese.
Testo vigente dal 18 ottobre 2002
