[1]' economiche ed industriali

[2]Le Parti forniscono sostegno ed assistenza all'instaurazione ed allo sviluppo della cooperazione tra organizzazioni, enti, imprese e societa' di entrambi i Paesi nel campo dell'applicazione e dell'impiego industriale delle tecnologie spaziali di altra attivita' innovativa e promuovono la realizzazione di condizioni favorevoli per la loro partecipazione ai programmi ed ai progetti comuni. A tal fine le Parti favoriscono la conclusione di accordi e di contratti a condizioni di reciproco vantaggio.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art7 · fonte su Normattiva