Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito o della pensione di invalidita' prevista dalla legislazione della Repubblica italiana, il cittadino interessato riacquista il diritto alle prestazioni, nel termine massimo di un anno, il pagamento della prestazione sara' ripreso dall'Organismo si assicurazione debitore delle prestazioni primitivamente accordate, purche' lo stato di malattia di lunga durata o di invalidita' sia imputabile a quella stessa causa di malattia o di minorazione che aveva precedentemente giustificato l'attribuzione della prestazione.

Testo vigente dal 17 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228~art10 · fonte del testo