1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia stato assicurato, secondo la legislazione del Regno Unito, per le prestazioni di malattia di lunga durata e, secondo quella della Repubblica italiana, per le prestazioni di invalidita', i periodi durante i quali il cittadino e' stato assicurato e i contributi versati (o accreditati) ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte sono sommati, salve le disposizioni di cui all'articolo 22, allo scopo di determinare il diritto alla prestazione. 2. Tale prestazione e' a carico dell'Organismo di assicurazione competente della Parte la cui legislazione si applicava al cittadino al momento in cui la malattia di lunga durata o la sua invalidita' e stata per la prima volta accertata sanitariamente.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art9 · fonte del testo