Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale si trasferisca dal territorio di una Parte in quello dell'altra e sia beneficiario di una prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito a seguito di una malattia o di una minorazione riconosciuta cronica prima della sua partenza, ovvero di una pensione di invalidita' prevista dalla legislazione della Repubblica italiana, conserva il diritto alla prestazione per tutto il tempo in cui egli risiede nel secondo territorio, alle stesse condizioni alle quali lo avrebbe conservato nel primo.

Testo vigente dal 17 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;228~art11 · fonte del testo