Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto essere presentati all'Organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati all'Organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'Organismo di assicurazione della seconda Parte trasmettera', appena possibile, la domanda, la dichiarazione o il ricorso all'Organismo di assicurazione della prima Parte.
Testo vigente dal 17 aprile 1953
