Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato da un organismo di una delle Parti contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine ad un organismo corrispondente dell'altra Parte. In tal caso, quest'ultimo organismo, trasmette senza indugio dette domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo competente della prima Parte.

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art21 · fonte su Normattiva