Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto essere presentati all'Organismo di assicurazione di una Parte contraente, ma che di fatto sono stati presentati all'Organismo di assicurazione dell'altra Parte, saranno considerati come se fossero stati presentati all'Organismo di assicurazione della prima Parte. In tal caso l'Organismo di assicurazione della seconda Parte trasmettera', appena possibile, la domanda, la dichiarazione o il ricorso all'Organismo di assicurazione della prima Parte.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art26 · fonte del testo