Le Autorita' competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 32, in qual modo ed entro quale termine le domande e le dichiarazioni relative al ritiro della occupazione possono essere presentate in relazione alle pensioni di vecchiaia cui la presente Convenzione si riferisce, e stabiliranno anche le date dalle quali tali pensioni saranno pagabili.
Testo vigente dal 17 aprile 1953
