Le pensioni di vecchiaia del Regno Unito che, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione divengono pagabili per effetto delle disposizioni della stessa Convenzione, saranno corrisposte a partire dalla data nella quale esse divennero pagabili, qualora per esse sia presentata, entro detto periodo, regolare domanda e sia fornita una dichiarazione relativa al ritiro dell'occupazione; nel caso in cui la domanda e la dichiarazione non siano presentate entro detto termine, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 31.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art32 · fonte del testo