[1]Principi
[2]Il presente titolo ha lo scopo di precisare le modalita' di finanziamento tra le Parti delle prestazioni realizzate durante la realizzazione delle opere definitive della parte comune italo-francese.
[3]La disponibilita' del finanziamento sara' una condizione preliminare per l'avvio dei lavori delle varie fasi della parte comune italo-francese della sezione internazionale. Le Parti si rivolgeranno all'Unione europea per ottenere una sovvenzione pari al tasso massimo possibile per questo tipo di opera.
[4]Inoltre, le Parti auspicano che i principi di tariffazione della linea ferroviaria tra Torino e Lione tengano conto, per ogni sezione, dell'utilita' che le imprese ferroviarie potranno trarre dalla sua realizzazione permettendo in tal modo sia di aumentare l'utilita' dell'opera per i due Stati sia di aumentare la capacita' di autofinanziamento delle diverse opere.
[5]Per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione transfrontaliera, le modalita' di finanziamento vengono precisate all'articolo 18 del presente Accordo.
[6]Per le fasi successive, ogni Parte finanzia, con l'aiuto dell'Unione europea, le infrastrutture situate sul proprio territorio.
Testo vigente dal 7 maggio 2014
