[1]Principi

[2]Il presente titolo ha lo scopo di precisare le modalita' di finanziamento tra le Parti delle prestazioni realizzate durante la realizzazione delle opere definitive della parte comune italo-francese.

[3]La disponibilita' del finanziamento sara' una condizione preliminare per l'avvio dei lavori delle varie fasi della parte comune italo-francese della sezione internazionale. Le Parti si rivolgeranno all'Unione europea per ottenere una sovvenzione pari al tasso massimo possibile per questo tipo di opera.

[4]Inoltre, le Parti auspicano che i principi di tariffazione della linea ferroviaria tra Torino e Lione tengano conto, per ogni sezione, dell'utilita' che le imprese ferroviarie potranno trarre dalla sua realizzazione permettendo in tal modo sia di aumentare l'utilita' dell'opera per i due Stati sia di aumentare la capacita' di autofinanziamento delle diverse opere.

[5]Per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione transfrontaliera, le modalita' di finanziamento vengono precisate all'articolo 18 del presente Accordo.

[6]Per le fasi successive, ogni Parte finanzia, con l'aiuto dell'Unione europea, le infrastrutture situate sul proprio territorio.

Testo vigente dal 7 maggio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71~accordo-art16 · fonte su Normattiva