PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE TRA GLI STATI PARTI AL TRATTATO DELL'ATLANTICO NORD ET GLI ALTRI STATI CHE PARTECIPANO AL PARTENARIATO PER LA PACE, RELATIVA ALLO STATUTO DELLE LORO FORZE Gli Stati Parti al presente Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati Parti al Trattato dell'Atlantico Nord e gli altri Stati che partecipano al Partenariato per la pace, relativa allo statuto delle loro forze, di seguito denominata la Convenzione; Considerando che la legislazione nazionale di talune Parti della Convenzione non prevede la pena di morte, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Nella misura in cui una giurisdizione gli sia riconosciuta dalle norme della Convenzione, ciascuno Stato Parte del presente Protocollo addizionale si asterra' dall'applicare la pena di morte ad un Membro ed alla famiglia di un Membro di una forza, nonche' all'organico civile della forza di qualsiasi altro Stato Parte del presente Protocollo addizionale.

Testo vigente dal 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-30;229~protocollo-arti · fonte su Normattiva