Articolo VI La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale informera' al riguardo tutti gli altri Stati firmatari. La denuncia entrera' in vigore un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America. Scaduto questo termine di un anno, la presente Convenzione cessera' di essere in vigore per la Parte che l'avra' denunciata, salvo per quanto riguarda la soluzione di controversie sorte prima della data in cui la denuncia ha effetto e pur rimanendo in vigore per le altre Parti. Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995.
Testo vigente dal 15 luglio 1998
