Articolo II (1) Il presente Protocollo sara' sottoposto alla firma di tutti i firmatari della Convenzione. (2) Il presente Protocollo sara' oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che informera' tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento. (3) Il presente Protocollo entrera' in vigore trenta giorni dopo che tre Stati firmatari - di cui almeno uno Stato Parte alla SOFA della NATO, ed uno Stato avente accettato l'invito a partecipare al Partenariato per la pace e sottoscritto il documento-quadro del Partenariato per la pace - abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. (4) IL presente Protocollo entrera' in vigore, per ciascuno degli altri Stati firmatari, alla data di deposito presso il Governo agli Stati Uniti d'America dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1995.

Testo vigente dal 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-30;229~protocollo-artii · fonte su Normattiva