Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo Iattivita' delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi. Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

Testo vigente dal 27 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;149~accordo-art5 · fonte su Normattiva