- Ciascuna delle Parti contraenti favorira' le iniziative funzionali allo sviluppo della conoscenza, diffusione e insegnamento della lingua, letteratura, civilta' e espressioni piu' tipiche della tradizione culturale dell'altro Paese nelle proprie universita' e negli altri istituti di istruzione superiore, mediante il funzionamento di corsi, di lettorati e cattedre.

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23~accordo-art5 · fonte su Normattiva