Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformita' con la normativa nazionale, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine entrambe le Parti incrementeranno io studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le Universita' e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati.
Testo vigente dal 10 aprile 2008
