Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua e letteratura anche mediante l'istituzione nel territorio dell'altro Paese di cattedre, centri linguistici, corsi e lettorati presso scuole, universita' e istituti di istruzione superiore.
Testo vigente dal 20 febbraio 2001
