- Le due Parti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, tenendo conto di quelle concesse nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi. Le due Parti favoriranno la formazione di italianisti e di etiopisti dei due Paesi per l'insegnamento nelle rispettive universita' ed istituzioni scolastiche.

Testo vigente dal 11 febbraio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-01-26;23~accordo-art7 · fonte su Normattiva