[1]ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAEIGA TRA IL GOVERNO DELLA REPLUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

[2]Il Governo delle Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay di seguito denominate "le parti" Consapevoli del contributo che le coproduzioni' possono apportare allo sviluppo deva industrie cinematografiche, cosi' come alla crescita degli scambi economici e cultuali tra Italia e Uruguay. Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini dei presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Testo vigente dal 2 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23~accordo-art1 · fonte su Normattiva