clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

Testo vigente dal 2 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23~accordo-art12 · fonte su Normattiva