[1]Distribuzione dei mercati

[2](1) Le clausole contrattuali che prevedono la distribuzione dei mercati e dei proventi tra i coproduttori devono essere approvate dalle Autorita' competenti. (2) La suddetta distribuzione deve essere proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori (tranne il territorio di appartenenza). (3) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale devono essere compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art10 · fonte su Normattiva