film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi. La riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorita' competenti.

Testo vigente dal 2 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;23~accordo-art7 · fonte su Normattiva