(1) I partecipanti alla produzione di un film devono possedere la cittadinanza italiana o tedesca o di un altra Stato membro dell'Unione Europea. Potra' anche essere ammessa la partecipazione di persone che, secondo le rispettive legislazioni, siano equiparabili ai cittadini italiani o tedeschi. (2) Potra' essere ammessa la partecipazione di attori, registi o altro personale tecnico e artistico diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente considerate le esigenze particolari del film e previo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi.

Testo vigente dal 26 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;151~accordo-art7 · fonte su Normattiva