film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o albanesi, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o albanese. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi. Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorita' competenti.

Testo vigente dal 29 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338~accordo-art7 · fonte su Normattiva