Poteri e funzioni del Consiglio

  • 1)Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.
  • 2)Il Consiglio delega al suo Presidente il compito di verificare, con l'assistenza del Segretariato, la validita' delle comunicazioni per iscritto che gli sono indirizzate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9), del paragrafo 3 dell'articolo 12 e del paragrafo 2 dell'articolo 14. Il Presidente fa rapporto al Consiglio.
  • 3)Il Consiglio puo' istituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.
  • 4)Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita di due terzi, i regolamenti necessari all'esecuzione del presente Accordo e conformi alle sue disposizioni, in particolare il proprio regolamento interno ed i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione ed al suo personale. Il Consiglio puo' prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.
  • 5)Il Consiglio provvede inoltre all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo, e di ogni altra documentazione che ritiene auspicabile.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art10 · fonte su Normattiva