Procedura di voto del Consiglio

  • 1)Ciascun Membro ha diritto di esprimere tutti i voti di cui dispone e non e' autorizzato a frazionarli. Tuttavia un Membro puo' disporre differentemente dei voti che gli sono dati per procura, in base alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo.
  • 2)Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto in una o piu' riunioni del Consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'Articolo 13.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art14 · fonte su Normattiva