Il Consiglio, in virtu' dei poteri che gli sono conferiti dalla presente Convenzione, puo' assumere decisioni riguardo alle Parti contraenti per quanto concerne i compiti previsti dall'Articolo 2.1. 2. Il Consiglio, in virtu' dei poteri di supervisione che gli sono conferiti dalla presente. Convenzione nei confronti dell'Agenzia: (a) approva, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo riconosciute dal Consiglio, i programmi di lavoro annuali e quinquennali dell'Agenzia, da questa presentati al Consiglio per l'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2, nonche' il piano finanziario quinquennale e il bilancio preventivo, comprendente gli obblighi finanziari, il rapporto di attivita' dell'Agenzia e le relazioni previste dagli Articoli 2.2(c), 10.3 e 11.1 dello Statuto dell'Agenzia; (b) approva i principi che regolano la struttura generale dell'Agenzia; (c) esercita la supervisione sulle attivita' dell'Agenzia nel campo dei canoni relativi ai servizi di navigazione aerea; (d) determina, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti e riconosciute dal Consiglio, le condizioni generali di esercizio del sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo di cui all'Articolo 2.1(e), tenendo nel debito conto le prerogative esercitate dagli stati in relazione alla gestione del loro spazio aereo. Le suddette condizioni generali devono specificare, in particolare, le norme applicabili nonche' le procedure di constatazione del mancato rispetto delle stesse; (e) formula direttive indirizzate alt'Agenzia, a seguito dei rendiconti periodici da questa forniti, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario per l'esecuzione dei compiti affidati &l'Agenzia, e approva gli accordi di cooperazione tra l'Agenzia e le organizzazioni nazionali interessate, per consentire all'Agenzia di preparare le opportune proposte; (f) designa, su proposta dei Direttore generale, la societa' di revisione che avra' il compito di assistere l'Audit Board nella verifica della contabilita' di tutte le entrate e uscite; (g) puo' richiedere che i servizi dell'Agenzia siano sottoposti a ispezioni amministrative e tecniche; (h) da' liberatoria ai Direttore generale per la sua gestione relativa ai bilancio; approva la nomina dei direttori dell'Agenzia da parte del Direttore generale; (i) approva lo statuto del Direttore generale, lo statuto del personale, il regolamento finanziario e quello contrattuale; (k) puo' autorizzare l'Agenzia ad aprire negoziati in merito agli accordi bilaterali di cui all'Articolo 2, adottare gli accordi negoziati prima che siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale o concluderli, se ne ha ricevuto delega, ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 13.3; (l) approva un Regolamento sulla protezione dei dati; nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1 (f), fissa le regole e le procedure applicabili a norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione dei traffico aereo. 3. il Consiglio istituisce una Commissione per la verifica delle prestazioni e una Commissione per la disciplina della sicurezza. Tali Commissioni presentano proposte pertinenti al Consiglio e ricevono aiuto e sostegno amministrativo dai servizi dell'Agenzia, i quali godono del livello di autonomia necessario per esercitare le loro funzioni. 4. Il Consiglio istituisce un Comitato permanente d'interfaccia civile-militare. 5. Il Consiglio istituisce un Audit Board, al quale puo' delegare delle mansioni e, in base a un mandato ben preciso, dei poteri. 6. Il Consiglio puo' farsi assistere da altri comitati in altri campi di attivita' dell'Organizzazione. Il Consiglio puo' delegare delle mansioni e, in base ad un mandato ben preciso, dei poteri al Comitato permanente d'interfaccia civile-militare e ad eventuali comitati istituiti dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Tali deleghe di mansioni o di poteri non privano il Consiglio della facolta' di sollevare questioni, in qualsiasi momento, nell'ambito del suo compito di supervisione generate.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art7 · fonte su Normattiva