[1]- Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive
[2]Gli Stati parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte allo scopo di realizzare, su scala internazionale, l'obiettivo della presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
