[1]- Misure atte a facilitare i controlli antidoping

[2]In base alle necessita', gli Stati parte:

[3](a) incoraggiano e facilitano l'esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, inclusi i controlli improvvisi e i controlli fuori gara o in gara; (b) incoraggiano e facilitano la stipula, da parte delle organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri paesi a sottoporre i loro membri a controlli; (c) si impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping accreditato ai fini dell'analisi dei campioni prelevati.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art12 · fonte su Normattiva