[1]- Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione

[2]Ai fini della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a:

[3](a) adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice; (b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a comunicare gli esiti della ricerca; (c) promuovere una cooperazione internazionale tra di essi e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l'Agenzia Mondiale Antidoping.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art3 · fonte su Normattiva