[1]- Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione
[2]Ai fini della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a:
[3](a) adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice; (b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a comunicare gli esiti della ricerca; (c) promuovere una cooperazione internazionale tra di essi e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l'Agenzia Mondiale Antidoping.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
