[1]Fondi fiduciari

[2]1. Il Fondo potra' accettare risorse finanziarie da qualunque parte o parti, ai fini della costituzione di un fondo fiduciario, a condizione che le risorse del fondo fiduciario siano destinate a promuovere gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 2.

[3]2. Le risorse di ciascun fondo fiduciario devono essere tenute in un conto separato rispetto a quelle del Fondo e di altri fondi fiduciari.

[4]3. Le modalita' e le condizioni per l'utilizzazione delle risorse di ciascun fondo fiduciario e per l'amministrazione e/o la gestione delle stesse da parte del Fondo dovranno, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, essere definite in un accordo fra il Fondo ed il titolare o i titolari delle risorse del fondo fiduciario.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art15 · fonte su Normattiva